Gazzetta Ufficiale – DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023, n. 35

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  sugli  appalti  pubblici  e  che   abroga   la   direttiva
2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione; 
  Vista la legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  recante  «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  recante
«Attuazione  della  legge  21  dicembre  2001,   n.   443,   per   la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, l'articolo 34-decies; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  Rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 487-493; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire  in
tempi rapidi alla realizzazione del collegamento  stabile,  viario  e
ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria,  denominato  «Ponte  sullo
Stretto di Messina»,  al  fine  di  contribuire  alla  programmazione
europea dei corridoi plurimodali,  integrando  la  rete  europea  dei
trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e
sviluppo; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo  e  a
dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione  di
misure volte a stabilire un percorso accelerato per la  realizzazione
dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di  Messina,  ritenuto
prioritario e di rilevanza strategica; 
  Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di
Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un  lato,
la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro  lato,
la revoca dello stato di  liquidazione  a  suo  tempo  disposto,  con
contestuale ricapitalizzazione della Societa' e  ridefinizione  degli
organi di amministrazione e controllo della medesima; 
  Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli
atti e le disposizioni  inerenti  alla  realizzazione  dell'opera  al
quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle  migliori
e  piu'  moderne  tecniche  ingegneristiche,  delle  garanzie   della
sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Assetto societario e governance 
                   della Stretto di Messina S.p.a. 
 
  1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
      1) al primo periodo, le  parole  «partecipano,  in  misura  non
inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate,  anche  indirettamente,
dallo Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «partecipano  R.F.I.
S.p.a., ANAS S.p.a., le  Regioni  Sicilia  e  Calabria,  nonche',  in
misura non inferiore al 51 per cento, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo  sono
attribuite funzioni di  indirizzo,  controllo,  vigilanza  tecnica  e
operativa  sulla  societa'  in  ordine  alle  attivita'  oggetto   di
concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»; 
      2) il secondo periodo e' abrogato; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  Consiglio
di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  ricoprono  rispettivamente
la carica di presidente  e  di  amministratore  delegato,  un  membro
designato dalla Regione Calabria, un membro designato  dalla  Regione
Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e  ANAS
S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di
presidente  del  collegio  sindacale,  e  un  membro  supplente  sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un  membro  effettivo
e' designato  dalla  Regione  Calabria  congiuntamente  alla  Regione
Sicilia; un membro effettivo e un  membro  supplente  sono  designati
congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione
dei componenti del Consiglio di  amministrazione  e'  determinata  ai
sensi dell'articolo 2389 del  codice  civile.  La  remunerazione  dei
membri del Collegio sindacale e' determinata ai  sensi  dell'articolo
2402 del codice civile.»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al  primo  comma,  le  parole  «all'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  R.F.I.
S.p.a.»; 
      2) al secondo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ad eccezione delle spese relative agli  impianti  ferroviari
che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto  disciplinato  dal
quadro legislativo e regolatorio vigente»; 
    d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3-bis. - 1. La  Stretto  di  Messina  S.p.A.  costituisce
societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175. 
      2. Lo statuto della societa' prevede che  oltre  l'ottanta  per
cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento  dei  compiti  a
essa affidata dagli enti pubblici soci. 
      3. Ai fini dell'esercizio del  controllo  analogo,  lo  statuto
definisce  particolari   prerogative   e   diritti   spettanti   agli
amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
      4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede
alla vigilanza sull'attivita' della societa'  e  definisce  indirizzi
idonei  a  garantire   che,   coerentemente   con   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  175
del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni  significative
della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del
medesimo Ministero. Per le  predette  funzioni,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura  tecnica  di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma  3  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  i  trasporti  sono  attribuite  le   funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
      5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone  al
Presidente del Consiglio dei Ministri la  nomina  di  un  commissario
straordinario  qualora  ne  ravvisi  la  necessita',   tenuto   conto
dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  ai  sensi  del  comma  4.   Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  il
medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma
1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e
quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario
si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni,  delle  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  della  societa'  concessionaria,
nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture  e  l'alta  sorveglianza
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
alla costituzione, con oneri a carico della societa'  concessionaria,
di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica,  anche
ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita'  tecniche
progettuali.  Il  Comitato  scientifico  opera  secondo  principi  di
autonomia e  indipendenza  ed  esprime,  in  particolare,  parere  al
Consiglio di amministrazione della societa'  in  ordine  al  progetto
definitivo ed esecutivo dell'opera  e  delle  varianti.  Il  Comitato
scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra  soggetti  dotati  di
adeguata specializzazione ed esperienza.»; 
    f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato. 
 Art. 2 
 
                       Rapporto di concessione 
 
  1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione  della  Stretto
di Messina S.p.a.,  di  seguito  «societa'  concessionaria»,  di  cui
all'articolo 1, comma 491, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto  la
realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria,   di   seguito   «opera»,   comprensivo    dell'opera    di
attraversamento e delle relative opere a terra. 
  2. Entro il termine di nomina degli organi sociali  della  societa'
concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi  e  le
modalita' di esercizio  dei  diritti  dell'azionista  ai  fini  della
nomina degli organi sociali. All'esito della revoca  dello  stato  di
liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive  di  cui
al primo periodo sono  determinati  i  criteri  per  l'individuazione
dell'ammontare del capitale sociale  in  relazione  ai  compiti  alla
medesima affidati ai sensi della presente legge. 
  3.  ANAS  S.p.a.  e'  autorizzata   a   trasferire   al   Ministero
dell'economia e delle finanze una quota della propria  partecipazione
al capitale sociale della societa' concessionaria, libera  da  oneri,
sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore  di  trasferimento
della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile,  e'
determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta  da
uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza   e   qualificazione
professionale nominati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro
provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti  al  fine
di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui  al  primo
periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui  al  presente
comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta,  e  da
tasse. 
  4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il  rafforzamento
patrimoniale   della   societa'    concessionaria,    il    Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere
aumenti  di  capitale  o  strumenti  diversi,  comunque   idonei   al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma  di  finanziamento  dei
soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023,  gli  aumenti  di
capitale di cui al primo periodo sono  autorizzati  fino  all'importo
stabilito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  493,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197. Per  i  successivi  esercizi  finanziari,  gli
aumenti di capitali possono  essere  sottoscritti  nei  limiti  delle
autorizzazioni di spesa previste per legge. 
  5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa  sono
autorizzate, proporzionalmente alla  quota  di  partecipazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato». 
  6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  la
societa' concessionaria adegua il proprio statuto  alle  disposizioni
di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla  costituzione  del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis  della  legge
17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sono
autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con  i  soci
di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un  accordo  di
programma  per  la  definizione  dei  rispettivi  impegni  di  natura
amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della
societa'  concessionaria  e  al  completamento  delle  procedure   di
progettazione e di realizzazione dell'opera. 
  8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con  la
societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi  alla  convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata  legge  n.  1158  del
1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita'  di  cui
all'articolo  1,  terzo  comma,  della  legge  n.  1158   del   1971,
disciplinano, tra l'altro: 
    a) la durata residua della concessione, secondo quanto  stabilito
nella convenzione di concessione  e  nei  relativi  atti  aggiuntivi,
fermo restando che la concessione per la gestione ha  una  durata  di
trent'anni decorrenti dall'entrata  in  esercizio  dell'opera  e  che
eventuali  proroghe  dei  termini  per  la  realizzazione  dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; 
    b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera,  con
la previsione che il progetto esecutivo  e'  approvato  entro  il  31
luglio 2024; 
    c) il nuovo piano economico finanziario  della  concessione,  nel
quale sono, in particolare, individuati: 
      1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso
finanziamenti   all'uopo   contratti   sul   mercato   nazionale    e
internazionale, nonche' gli introiti  e  contributi  a  favore  della
concessionaria; 
      2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di  pedaggiamento
per  l'attraversamento   del   collegamento   stabile,   stradale   e
ferroviario,  determinate  sulla  base  di  uno  studio  di  traffico
aggiornato,  secondo  criteri  idonei  a  promuovere  la  continuita'
territoriale tra la Sicilia e  la  Calabria,  e  in  misura  tale  da
perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera; 
      3)  il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura   ferroviaria
riferito  alla  linea  e  agli  impianti  realizzati  dalla  societa'
concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura  tale
da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera  e
trasferito alla societa' concessionaria  al  netto  della  quota  del
medesimo  canone  destinata  alla  copertura  dei   costi   operativi
sostenuti da R.F.I. S.p.a.; 
      4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto per le prestazioni  rese  in  funzione
della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali  al
riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 
      5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di  spesa
che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri  finanziari  che
si prevede di sostenere per la realizzazione e  gestione  dell'opera,
nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di  adeguamento
progettuale di cui all'articolo 3, comma 2. 
 Art. 3 
 
              Riavvio delle attivita' di programmazione 
                     e progettazione dell'opera 
 
  1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo  1,  comma
487, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  l'opera  e'  inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con
l'indicazione  del  costo  stimato,   delle   coperture   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai  soggetti  e
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. 
  2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio  2011,  e'
integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza
al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alla
compatibilita' ambientale e  alla  localizzazione  dell'opera.  Nella
relazione  sono  altresi'  indicate  le  ulteriori  prescrizioni   da
sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo: 
    a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle  conseguenti
modifiche alla caratterizzazione geotecnica; 
    b) alla normativa vigente in materia di sicurezza; 
    c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai  manuali  di
progettazione attualmente in uso, salvo deroghe; 
    d) alla compatibilita' ambientale; 
    e) agli  eventuali  ulteriori  adeguamenti  progettuali  ritenuti
indispensabili  anche  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica   e
all'utilizzo dei materiali di costruzione; 
    f) alle prove sperimentali  richieste  dal  parere  espresso  dal
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971 sul progetto  definitivo  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011. 
  3. La relazione di  cui  al  comma  2,  corredata  dagli  eventuali
elaborati grafici necessari per il perfezionamento  del  procedimento
di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute
nella medesima, e'  trasmessa  per  l'approvazione  al  Consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere  del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. 
  4. All'esito del procedimento  di  cui  al  comma  3,  la  societa'
concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e  la
relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla  quale
partecipano  le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  territoriali
interessati   dalla    realizzazione    dell'opera.    La    predetta
documentazione  e'   contestualmente   trasmessa,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione  di  quella  prevista
dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente,  ai
fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi
e con le modalita' di cui al comma 6. 
  5. La conferenza di cui al comma 4,  primo  periodo,  ha  finalita'
istruttorie e a essa non si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Con  la
convocazione sono altresi' trasmessi gli  atti  e  i  documenti  gia'
acquisiti dalla conferenza  indetta  ai  sensi  degli  articoli  4  e
seguenti  del  decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190.   La
conferenza  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,   acquisisce   le
osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate  proposte  di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti
migliorative   che   non   modificano   la   localizzazione   e    le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di  progetto
definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo  periodo  sono
limitate ai contenuti progettuali interessati dalle  prescrizioni  di
cui al comma  2,  secondo  periodo.  Sui  contenuti  progettuali  non
interessati dalle prescrizioni di cui al comma  2,  secondo  periodo,
sono fatte salve le osservazioni,  le  proposte  di  adeguamento,  le
richieste di prescrizioni o  varianti  migliorative  acquisite  nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, ferma restando la possibilita' per le  amministrazioni  o  enti
partecipanti, che non si siano  gia'  espresse,  di  sottoporre  alla
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o
pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni  archeologici,  sono
acquisiti  nella  conferenza  solo   gli   elementi   relativi   alla
valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La  conferenza  si  conclude  nel
termine di cui al comma  6,  quinto  periodo,  decorso  il  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'   in   ogni   caso
autorizzato a procedere ai sensi del comma 7. 
  6. Ai fini della  valutazione  di  impatto  ambientale  l'autorita'
competente provvede con le modalita' previste per i progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli
ulteriori contenuti progettuali e'  limitata  agli  aspetti  che  non
siano stati valutati o siano stati oggetto  di  valutazioni  negative
nel procedimento attivato sul progetto definitivo  redatto  ai  sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i  cui  effetti  sono
fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente  puo'
richiedere una sola  volta  integrazioni  documentali  o  istruttorie
entro  il  termine   di   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto  ad
ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al  primo
periodo ed e' in ogni caso concluso nel  termine  di  novanta  giorni
dalla ricezione della documentazione.  Gli  esiti  della  valutazione
sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  verifica  la
compatibilita'  delle   valutazioni   istruttorie   acquisite   dalla
conferenza di servizi di  cui  al  comma  5  anche  alla  luce  delle
risultanze della valutazione  di  impatto  ambientale.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   al   Comitato
Interministeriale per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo
Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti  e
documenti: 
    a) le osservazioni,  richieste  e  prescrizioni  acquisite  nella
conferenza di servizi e  ritenuti  assentibili  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento
di valutazione di impatto ambientale; 
    c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; 
    d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; 
    e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi
di realizzazione dell'intervento. 
  8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata  con  il
voto  favorevole  della  maggioranza  dei   componenti   il   CIPESS,
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e  consente  la  realizzazione  e,  per  gli  insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere,  prestazioni  e
attivita' previste nel progetto approvato. 
  9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e  8
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma  5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n.  77  del
2021. Alle procedure di espropriazione si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13. 
  10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi  7
e  8  sono  autorizzate  le  prestazioni  anticipate  rispetto   alla
cantierizzazione dell'opera  definite  nel  programma  anticipato  di
opere e servizi  predisposto  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera d). 
  11. All'approvazione del progetto esecutivo si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971. 
 Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede
di prima applicazione del disposto di  cui  all'articolo  2,  secondo
comma, della presente legge» sono soppresse. 
  3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
dell'opera  possono,  mediante  la  stipula  di  atti  aggiuntivi  ai
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  manifestare  la
volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i  propri  effetti
subordinatamente  alla  delibera   di   approvazione   del   progetto
definitivo  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  7  e  8   e   previa
definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie: 
    a) la rinuncia, da parte del contraente generale  e  degli  altri
soggetti  affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
dell'opera e di tutte le parti in causa  nei  giudizi  pendenti  alle
azioni, alle domande e ai  giudizi,  a  qualunque  titolo  dedotti  o
deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   del   Ministero   delle
Infrastrutture  e  dei   trasporti   e   di   ogni   altra   pubblica
amministrazione   coinvolta   nella   realizzazione   dell'opera,   a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata; 
    b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera  a),  a
tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in
relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma,  per  il
periodo antecedente alla stipula degli  atti  aggiuntivi  di  cui  al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico  alla
sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi. 
  4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
societa'  concessionaria  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  con   il
contraente generale  atti  negoziali  non  onerosi,  prodromici  alla
determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3,
aventi ad oggetto: 
    a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto
definitivo  alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma   2,
corredata dagli eventuali elaborati grafici di  cui  all'articolo  3,
comma 3; 
    b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni; 
    c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale; 
    d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi
di cui all'articolo 3, comma 10. 
  5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e  le  relative  norme  interne  di  attuazione  e  i
medesimi sono adottati in  coerenza  con  le  disposizioni  normative
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. 
  6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della
realizzazione  dell'opera,  qualora  funzionali  al   riavvio   della
medesima, sono considerati  nell'aggiornamento  del  piano  economico
finanziario della concessione. 
  7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma  con
RFI S.p.a. e  in  sede  di  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  di
programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere  complementari  e
di adduzione funzionali alla completa  operativita'  dell'opera,  che
costituiscono interventi di carattere prioritario. 
  8. La societa'  concessionaria  puo'  avvalersi  del  personale  di
R.F.I.  S.p.a.  e  Anas  S.p.a.  in  regime  di  distacco  ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui  al
presente decreto fino a un contingente massimo  di  cento  unita'  di
personale.  Nelle  more  della  nomina  degli  organi  sociali  della
societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1,  comma  492,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 1, comma 491  della  medesima  legge  e'  autorizzato  a
sottoscrivere con i soggetti di cui al primo  periodo  protocolli  di
intesa  per  l'individuazione  delle  unita'  di   personale   e   la
definizione delle modalita' del distacco.  Il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a
carico della societa' concessionaria. 
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo  2,  comma
3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro  complessivi
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  e  riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo  27,  comma  17,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
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